Sez. 3, Sentenza n. 7630 del 24/05/2002 (Rv. 554696 - 01)
MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) | Responsabilità precontrattuale ex artt. 1337 e 1338 cod. civ. - Configurabilità - Esclusione.
MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI)
In tema di mediazione (quantomeno nella sua forma tipica), è inconfigurabile la responsabilità precontrattuale, ex artt. 1337 e 1338 cod. civ.. Ne consegue che il conferente l'incarico di mediazione può, anche in assenza di giusta causa, liberamente recedere dal proseguire in questo suo intento, senza incorrere nella responsabilità di cui all'art. 1337 cod. civ. nei confronti del mediatore; né egli risponde nei confronti di quest'ultimo ai sensi dell'art. 1338 cod. civ. per non avergli dato notizia della sussistenza di una causa d'invalidità del contratto oggetto dell'attività di mediazione, giacché di detto contratto il mediatore, in quanto tale, non è parte.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)