Sez. 1, Sentenza n. 1026 del 10/11/1982 Ud. (dep. 03/02/1983) Rv. 157300 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZA - PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA COMPETENZA PER MATERIA - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITÀ) - ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DI PRIMO GRADO E RIMESSIONE DEGLI ATTI AL P.M. EX ART. 36, SECONDO COMMA, COD. PROC. PEN. - INOPPUGNABILITÀ DELLA STATUIZIONE - CONFLITTO DI COMPETENZA - AMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZA - PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA COMPETENZA PER MATERIA - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITÀ) - ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DI PRIMO GRADO E RIMESSIONE DEGLI ATTI AL P.M. EX ART. 36, SECONDO COMMA, COD. PROC. PEN. - INOPPUGNABILITÀ DELLA STATUIZIONE - CONFLITTO DI COMPETENZA - AMMISSIBILITÀ.*
La sentenza con la quale il giudice d'appello annulla, ai sensi del capoverso dell'art. 36 cod. proc. pen. la sentenza del giudice di primo grado per incompetenza per materia, risultante dalla contestazione del fatto, è una sentenza sulla Competenza, e come tale non è impugnabile ai sensi dell'art. 190, secondo comma, cod. proc. pen., ma come tutte le sentenze che decidono esclusivamente sulla Competenza può dare luogo soltanto a conflitto di Competenza. Trattasi, infatti di una sentenza non decisoria che concerne l'ordine delle competenze e l'inderogabilità della Competenza per materia. (Conf mass n 151943; (Conf mass n 153171, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 36 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)