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Sez. 1, Sentenza n. 1607 del 03/04/1986 Cc. (dep. 13/05/1986) Rv. 172674 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZA - PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA COMPETENZA PER MATERIA - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITÀ) - ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DI PRIMO GRADO E RIMESSIONE DEGLI ATTI AL P.M. EX ART. 36, SECONDO COMMA, COD. PROC. PEN. - INOPPUGNABILITÀ DELLA STATUIZIONE - CONFLITTO DI COMPETENZA - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-04-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172674-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZA - PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA COMPETENZA PER MATERIA - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITÀ) - ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DI PRIMO GRADO E RIMESSIONE DEGLI ATTI AL P.M. EX ART. 36, SECONDO COMMA, COD. PROC. PEN. - INOPPUGNABILITÀ DELLA STATUIZIONE - CONFLITTO DI COMPETENZA - AMMISSIBILITÀ.*

È inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza del giudice d'appello che, riconosciuta la incompetenza per materia del giudice di primo grado, abbia rimesso gli Atti al pubblico ministero ex art. 36, secondo comma cod. proc. pen.. quale decisione sulla Competenza, infatti, essa non è impugnabile, ai sensi dell'art. 190, secondo comma, stesso codice, potendo solo dar luogo a conflitto di Competenza. (Conf mass n 165801; (Conf mass n 165526; (Conf mass n 157300; (Conf mass n 153171; (Conf mass n 151943; (contra mass n 090501; (contra mass n 146187; (contra mass n 138398).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 36 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)