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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25463 del 12/12/2016 (Rv. 641904 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione sussidiaria - Presupposti - Trattamento degradante integrante danno grave - Costrizione al matrimonio - Sussistenza – Fondamento – Conseguenze - Esercizio di poteri officiosi da parte del giudice - Necessità.
Stato
decisa il 2016-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641904-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione sussidiaria, la costrizione ad un matrimonio non voluto (nella specie, per imposizione paterna) costituisce grave violazione della dignità e, dunque, trattamento degradante che integra un danno grave, la cui minaccia, ai fini del riconoscimento di tale misura, può provenire anche da privati allorché le autorità pubbliche o le organizzazioni che controllano lo Stato o una sua parte consistente non possano o non vogliano fornire protezione adeguata, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull'attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull'eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8, Costituzione art. 10 com. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)