Sez. 6 - 1, Sentenza n. 15192 del 20/07/2015 (Rv. 636207 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione sussidiaria - Presupposti - Danno grave derivante da soggetti privati - Ammissibilità - Allegazioni ad opera del ricorrente - Esercizio di poteri officiosi da parte del giudice - Necessità - Fattispecie relativa a bande private operanti in Nigeria.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
Il diritto alla protezione sussidiaria non può essere escluso dalla circostanza che agenti del danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati qualora nel Paese d'origine non vi sia un'autorità statale in grado di fornirgli adeguata ed effettiva tutela, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull'attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull'eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito in quanto, a fronte di allegazioni e produzioni concernenti specifici episodi di violenza da parte di bande criminali private operanti in Nigeria, non ha proceduto ad ulteriori accertamenti istruttori, da compiersi in relazione ai motivi di pericolo dedotti e idonei ad escludere la sussistenza di rischi in caso di rientro in patria).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 10 com. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 5, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)