Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25873 del 18/11/2013 (Rv. 628471 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione sussidiaria - Presupposti - Trattamento degradante integrante danno grave - Costrizione al matrimonio - Sussistenza - Fondamento.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di protezione sussidiaria, la costrizione ad un matrimonio non voluto costituisce grave violazione della dignità e, dunque, trattamento degradante che integra un danno grave, la cui minaccia, ai fini del riconoscimento di tale misura, può provenire anche da soggetti diversi dallo Stato, allorché le autorità pubbliche o le organizzazioni che controllano lo Stato o una sua parte consistente non possano o non vogliano fornire protezione adeguata.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 10 com. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 5, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 6 com. 2, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)