Sez. 3, Sentenza n. 492 del 15/01/2001 (Rv. 543128 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO | Prezzo dovuto al retraente - Superiore a quello risultante dal contratto di vendita - Inammissibilità - Maggiorazione del prezzo per interessi e rivalutazione monetaria - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO
In tema di riscatto di fondo rustico alienato in violazione del diritto di prelazione, il prezzo dovuto dal retraente non può superare quello indicato nel contratto di vendita, restando preclusa al retrattato la facoltà di far valere esborsi ulteriori ed altresì non può subire maggiorazioni per interessi o rivalutazione monetaria.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)