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Sez. 3, Sentenza n. 10272 del 29/09/1995 (Rv. 494143 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO | Esercizio dell'azione di riscatto - Obbligo di corrispondere all'acquirente il prezzo indicato nel contratto di compravendita - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494143-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO

Nel riscatto agrario disciplinato dalla legge 26 maggio 1965 n. 590, così come modificato ed integrato dalla legge 14 agosto 1971 n. 817, il soggetto che esercita l'azione di riscatto è tenuto a corrispondere "ex lege" all'acquirente del fondo oggetto della domanda di riscatto il prezzo indicato nel contratto di compravendita e non il valore di mercato del bene.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)