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Sez. 3, Sentenza n. 2002 del 03/06/1976 (Rv. 380822 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - DANNI FUTURI - INVALIDITA PERSONALE - PERMANENTE - VALUTAZIONE EQUITATIVA - NECESSITA - CRITERI - DANNI SUBITI DA PERSONA ANCORA NON AVENTE CAPACITA LAVORATIVA - TABELLE DI CAPITALIZZAZIONE - APPLICABILITA - LIMITI - CONTEMPORANEA APPLICAZIONE DI CRITERI EQUITATIVI - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1976-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380822-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - DANNI FUTURI - INVALIDITA PERSONALE - PERMANENTE - VALUTAZIONE EQUITATIVA - NECESSITA - CRITERI - DANNI SUBITI DA PERSONA ANCORA NON AVENTE CAPACITA LAVORATIVA - TABELLE DI CAPITALIZZAZIONE - APPLICABILITA - LIMITI - CONTEMPORANEA APPLICAZIONE DI CRITERI EQUITATIVI - NECESSITA.*

In tema di liquidazione di danni il criterio equitativo trova particolare applicazione quando si tratti di danni alla persona che si proiettino, con carattere di permanenza, nel futuro. In tali casi, non potendo normalmente procedersi alla Determinazione dei danni con assoluta precisione, il giudice deve necessariamente determinare il quantum debeatur attraverso calcoli di probabilita, relativi allo ammontare del lucro cessante, o ricorrendo puramente e semplicemente al criterio equitativo di cui agli artt 2056 e 1226 cod civ, ovvero applicando le tabelle di capitalizzazione delle rendite vitalizie approvate con RD 9 ottobre 1922, n 1403. Ove poi si tratti di danni conseguenti alle lesioni subite da persona che non ha ancora raggiunto la capacita lavorativa, il criterio dell'applicazione delle tabelle di capitalizzazione puo essere adottato contemperandolo con quello equitativo per quanto riguarda la Determinazione del reddito-base su cui calcolare i dati delle tabelle, dato che, in tal caso, l'infortunato non gode di emolumenti e quindi il reddito non puo essere accertato con criteri di rigorosa approssimazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Regio Decr. 09/10/1922 num. 1403

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)