Sez. 3, Sentenza n. 3296 del 03/07/1978 (Rv. 392725 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - APPLICABILITA - CONDIZIONI - DANNO FUTURO DERIVANTE DA INVALIDITA FISICA NON INCIDENTE DIRETTAMENTE SULL'ATTIVITA LAVORATIVA DEL DANNEGGIATO - LIQUIDAZIONE EQUITATIVA - LEGITTIMITA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - APPLICABILITA - CONDIZIONI - DANNO FUTURO DERIVANTE DA INVALIDITA FISICA NON INCIDENTE DIRETTAMENTE SULL'ATTIVITA LAVORATIVA DEL DANNEGGIATO - LIQUIDAZIONE EQUITATIVA - LEGITTIMITA.*
Il ricorso a criteri equitativi, per la liquidazione del danno da fatto illecito, e consentito non soltanto quando sussista la impossibilita di provare il pregiudizio sofferto nella sua precisa entita, ma anche quando la Determinazione di esso, in relazione alle peculiarita del caso, si presenti complessa e difficoltosa. Pertanto, deve ritenersi legittima la liquidazione equitativa del danno futuro derivante da invalidita fisica, ove questa, nel caso concreto, non sia tale da incidere direttamente sull'attivita lavorativa del danneggiato (nella specie, trattandosi di invalidita del quindici per cento di un funzionario di ente pubblico). (V 2002/76, mass n 380822).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)