Sez. 3, Sentenza n. 630 del 11/02/1978 (Rv. 389947 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - INVALIDITA PERSONALE - PERMANENTE - LIQUIDAZIONE DEL DANNO CON CRITERI EQUITATIVI - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - TABELLE DI CAPITALIZZAZIONE DELLE RENDITE VITALIZIE - MANCATA APPLICAZIONE - RAGIONI - ONERE DI INDICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - INVALIDITA PERSONALE - PERMANENTE - LIQUIDAZIONE DEL DANNO CON CRITERI EQUITATIVI - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - TABELLE DI CAPITALIZZAZIONE DELLE RENDITE VITALIZIE - MANCATA APPLICAZIONE - RAGIONI - ONERE DI INDICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE.*
In tema di risarcimento del danno, il criterio equitativo di liquidazione e legittimamente applicato quando si tratti di danni alla persona che si proiettano con carattere di permanenza nel futuro; tuttavia il giudice non puo esimersi dall'Onere di indicare le ragioni per cui senza fare ricorso, neppure a titolo orientativo, alle tabelle di capitalizzazione delle rendite vitalizie approvate con RD 9 ottobre 1922, si affidi esclusivamente ad una valutazione equitativa, ne, una volta scelto questo criterio di liquidazione, puo astenersi dallo specificare i dati concreti tenuti presenti per giungere, con un giudizio adeguato e coerente, alla Determinazione del quantum debeatur. (V 2002/76, mass n 380822).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2057
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)