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Sez. L, Sentenza n. 6111 del 18/06/1990 (Rv. 467802 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - INCLUSIONE - AUMENTI DELLA PREDETTA INDENNITÀ DI CONTINGENZA SCATTATI DOPO IL 31 GENNAIO 1977 E COMPUTATI SU QUEL COMPENSO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467802-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - INCLUSIONE - AUMENTI DELLA PREDETTA INDENNITÀ DI CONTINGENZA SCATTATI DOPO IL 31 GENNAIO 1977 E COMPUTATI SU QUEL COMPENSO - ESCLUSIONE.*

A norma dell'art. 2121 cod. civ. (nel testo sostituito dall'art. 1 del d.l. n. 12 del 1977, convertito, per modificazioni, nella legge n. 91 del 1977) il compenso per lavoro straordinario di turno, computabile ai fini della Determinazione dell'indennità di fine rapporto, deve essere depurato dell'importo dovuto ad aumenti dell'indennità di contingenza scattati dopo il 31 gennaio 1977, atteso che il divieto di computo, stabilito dal secondo comma del citato articolo, si riferisce non solo agli elementi che incidano direttamente su detta indennità, ma anche a quelli che vi incidono indirettamente. (V 3257/88, mass n 458691; (V 87/66, mass n 443739; (V 6508/85, mass n 443583).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 1 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)