Sez. L - , Sentenza n. 32166 del 12/12/2018 (Rv. 652029 - 01)
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Versamento contributo integrativo in difetto di iscrizione - Obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 - Sussistenza - Fondamento.
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI
Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, per i quali è preclusa l'iscrizione all'INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo la quale l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 26, Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 18 com. 12, Legge 15/07/2011 num. 111, DPR 22/12/1986 num. 917
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)