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Sez. L, Sentenza n. 6857 del 13/12/1982 (Rv. 424511 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE - PER GIUSTA CAUSA - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424511-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE - PER GIUSTA CAUSA - AMMISSIBILITÀ.*

Al rapporto di Agenzia, a tempo determinato o indeterminato, si applica l'istituto del recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 cod. civ.; infatti, per l'evidente analogia che sussiste tra la disciplina del recesso nel detto contratto e quella dello scioglimento del rapporto di lavoro subordinato, fondati entrambi su un rapporto fiduciario, il concetto di giusta causa di cui alla citata norma ben può essere utilizzato, pur nella sostanziale diversità delle rispettive prestazioni e della configurazione giuridica dei due contratti, per stabilire se lo scioglimento del contratto di Agenzia sia avvenuto o meno per un fatto imputabile all'agente, tale da precludere la possibilità di prosecuzione, anche temporanea, del rapporto, facendone venir meno il presupposto fiduciario. (Conf 12/77, mass n 383510 sulla prima parte; (Conf 1295/77, mass n 384989 sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1750, Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)