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Sez. 2, Sentenza n. 1295 del 05/04/1977 (Rv. 384989 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE - PER FATTO DELL'AGENTE - GIUSTA CAUSA - NOZIONE PER IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - UTILIZZABILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384989-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE - PER FATTO DELL'AGENTE - GIUSTA CAUSA - NOZIONE PER IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - UTILIZZABILITA - LIMITI.*

Per l'evidente analogia che sussiste tra la disciplina del recesso nel contratto di Agenzia e quella dello scioglimento del rapporto di lavoro subordinato, fondati entrambi su un rapporto fiduciario, il concetto di 'giusta causà di cui all'art 2119 cod civ ben puo essere utilizzato, pur nella sostanziale diversita delle rispettive prestazioni e della configurazione giuridica dei due contratti, per stabilire se lo scioglimento del contratto di Agenzia sia avvenuto o meno per un fatto imputabile all'agente, tale da precludere la possibilita di prosecuzione anche temporanea del rapporto. Cio non significa che gli inadempimenti che giustificano il recesso per giusta causa siano identici nei due contratti, ma, unicamente, che qualsiasi inadempimento, il quale faccia venir meno il presupposto fiduciario che e elemento comune ed essenziale di entrambi i contratti, giustifica il recesso. (Conf 1340/75, mass n 374866).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1750, Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)