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Sez. L, Sentenza n. 5446 del 20/08/1983 (Rv. 430371 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE - PER GIUSTA CAUSA - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430371-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE - PER GIUSTA CAUSA - AMMISSIBILITÀ.*

Al rapporto di Agenzia si applica l'istituto del recesso per giusta causa ex art. 2119 cod. civ. in quanto, per l'evidente analogia che sussiste tra la disciplina del recesso nel detto contratto e quella dello scioglimento del rapporto di lavoro subordinato, fondati entrambi su un rapporto fiduciario, il concetto di giusta causa di cui alla citata norma ben può essere utilizzato, pur nella sostanziale diversità delle rispettive prestazioni e della configurazione giuridica dei due contratti, per stabilire se lo scioglimento del contratto di Agenzia sia avvenuto o non per un fatto imputabile all'agente tale da precludere la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto perché idoneo a rimuovere il presupposto fiduciario di questo, secondo l'apprezzamento al riguardo riservato ai giudici del merito e non censurabile in Sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato. (Conf 797/83, mass n 452538; (Conf 6857/82, mass n 424511; (Conf 6338/80, mass n 410079; (Conf 1295/77, mass n 384989; (Conf 12/77, mass n 383510).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1750, Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)