Sez. 3, Sentenza n. 5107 del 09/03/2006 (Rv. 591014 - 01)
CONTRATTI AGRARI - TERRENI OGGETTO DI CONCESSIONE EDILIZIA - RILASCIO - IN GENERE | Affitto di fondo rustico - Risoluzione del contratto di affitto ex. art. 50 della legge n. 203 del 1982 - Azione per il rilascio del fondo - Esperibilità - Condizioni - Non autorizzata realizzazione di edificio di civile abitazione - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Inadempimento ex art.5 legge n.203 del 1982 - Configurabilità.
CONTRATTI AGRARI - TERRENI OGGETTO DI CONCESSIONE EDILIZIA - RILASCIO - IN GENERE
La particolare procedura prevista dall'art. 50 legge n. 203 del 1982 - in base alla quale, per i terreni soggetti a destinazione diversa da quella agricola in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, il proprietario può ottenere il rilascio dell'area necessaria alla realizzazione dell'opera concessa, dei relativi servizi e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria- trova applicazione solamente in caso di domanda di rilascio fondata sulla circostanza che il fondo, per effetto di un vigente strumento urbanistico, perda la sua destinazione agricola, e non anche quando sul fondo oggetto di affitto venga realizzato un edificio di civile abitazione senza il consenso del concedente, risultando in tal caso integrata l'ipotesi di grave inadempimento del conduttore, che giustifica la risoluzione del rapporto agrario, ai sensi dell'art. 5 legge n. 203 del 1982, per violazione dell'obbligo di conservazione e manutenzione del fondo, per far valere la quale va previamente promosso il tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 46 della medesima legge.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1618, Cod. Civ. art. 1620, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 50
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)