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Sez. 3, Sentenza n. 1956 del 23/02/1991 (Rv. 471070 - 01)

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Prelazione (diritto di) - Trasferimento a titolo oneroso - Vendita in blocco. | Insussistenza del diritto.
Stato
decisa il 1991-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471070-01

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Prelazione (diritto di) - Trasferimento a titolo oneroso - Vendita in blocco.

In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, le disposizioni degli artt. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978 n. 392 - le quali prevedono il diritto di prelazione e riscatto del conduttore nel caso di trasferimento a titolo oneroso del bene concesso in godimento - integrano una limitazione del potere dispositivo del proprietario locatore espressamente subordinata al presupposto dell'identità dell'immobile locato con quello oggetto del trasferimento. Pertanto, qualora il locatore progetti ed attui la vendita in blocco e per un prezzo globale dell'intero stabile, o di un complesso di immobili strutturalmente omogenei e funzionalmente collegati, in cui si trovi, come porzione distinta dalle altre, l'immobile locato e qualora, inoltre, tale contratto si presenti come un negozio unitario e non frazionabile in distinti trasferimenti delle singole porzioni del fabbricato, deve negarsi l'applicazione delle norme citate e, conseguentemente, deve disconoscersi la possibilità del conduttore di impedire o caducare la vendita dell'intero stabile a terzi, tanto in via parziale, mediante un suo subentro nell'acquisto della porzione locata, quanto in via totale, mediante l'acquisto dell'intero complesso. Conf Cass. 28 giugno 1989 n. 2992 rv. 463175 Conf Cass. 21 maggio 1988 n. 3550 rv. 458872 Conf Cass. 29 luglio 1987 n. 6576 rv. 454820

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)