Sez. 3, Sentenza n. 7872 del 19/07/1995 (Rv. 493356 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - VENDITA IN BLOCCO | Dell'edificio in cui è sito l'immobile locato - Diritto di prelazione del conduttore - Esclusione.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - VENDITA IN BLOCCO
Nel caso di vendita in blocco dell'edificio nel quale sia ubicato l'immobile locato, il conduttore non può vantare alcun diritto di prelazione, ai sensi dell'art. 38 Legge n. 392/78, né sulla singola unità immobiliare locatagli, né sull'intero complesso immobiliare oggetto del progetto di vendita, costituendo tale complesso un bene diverso dalle singole unità che lo compongono sia strutturalmente, sia dal punto di vista giuridico ed amministrativo, sia sotto il profilo economico.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)