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Sez. 1, Sentenza n. 521 del 27/01/1986 (Rv. 444117 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - AMMISSIONE ALLA CIRCOLAZIONE (LICENZA DI) - CARTA DI CIRCOLAZIONE - MANCANZA - CONFISCA DEL VEICOLO - OBBLIGATORIETÀ - PAGAMENTI IN MISURA RIDOTTA DALLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA DA PARTE DEL TRASGRESSORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444117-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - AMMISSIONE ALLA CIRCOLAZIONE (LICENZA DI) - CARTA DI CIRCOLAZIONE - MANCANZA - CONFISCA DEL VEICOLO - OBBLIGATORIETÀ - PAGAMENTI IN MISURA RIDOTTA DALLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA DA PARTE DEL TRASGRESSORE - IRRILEVANZA.*

La confisca del veicolo, che circoli privo dell'apposita carta di circolazione, indipendentemente dal fatto che abbia o meno i requisiti richiesti per conseguire l'immatricolazione, deve essere obbligatoriamente disposta dal prefetto, ai sensi dell'art. 21 terzo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689, alla stregua del solo accertamento di detta infrazione, e, pertanto, anche quando tale infrazione non abbia implicato l'irrogazione di sanzione pecuniaria amministrativa, per essersi il trasgressore avvalso della facoltà di pagamento in misura ridotta accordatagli dall'art. 16 della citata legge.*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 58, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 58, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 13, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 20 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)