Sez. 1, Sentenza n. 3735 del 02/06/1988 (Rv. 458992 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - AMMISSIONE ALLA CIRCOLAZIONE (LICENZA DI) - CARTA DI CIRCOLAZIONE - MANCANZA - VEICOLO IDONEO ALLA IMMATRICOLAZIONE - CONFISCA OBBLIGATORIA - ESCLUSIONE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - AMMISSIONE ALLA CIRCOLAZIONE (LICENZA DI) - CARTA DI CIRCOLAZIONE - MANCANZA - VEICOLO IDONEO ALLA IMMATRICOLAZIONE - CONFISCA OBBLIGATORIA - ESCLUSIONE.*
L'art. 21 terzo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689, che contempla la confisca obbligatoria dei veicoli che circolino in violazione dell'art. 58 ottavo comma del codice stradale, non è applicabile con riguardo all'ipotesi del veicolo privo della carta di circolazione, ma idoneo all'immatricolazione, la quale integra inosservanza dell'art. 64 di detto codice, non del citato art. 58, riguardando tale ultima norma il solo caso in cui la carta di circolazione manchi per il difetto dei prescritti requisiti d'idoneità. (V 2771/87, mass n 451885; (contra 4224/87, mass n 452976; (contra 3921/87, mass n 452775; (contra 521/86, mass n 444117).*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 58, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 58, Cod. Strada art. 64, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 64, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)