Sez. 1, Sentenza n. 5375 del 19/06/1987 (Rv. 453964 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - AMMISSIONE ALLA CIRCOLAZIONE (LICENZA DI) - CARTA DI CIRCOLAZIONE - MANCATO RILASCIO - CIRCOLAZIONE - CONFISCA DEL VEICOLO - SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER L'IMMATRICOLAZIONE - IRRILEVANZA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - AMMISSIONE ALLA CIRCOLAZIONE (LICENZA DI) - CARTA DI CIRCOLAZIONE - MANCATO RILASCIO - CIRCOLAZIONE - CONFISCA DEL VEICOLO - SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER L'IMMATRICOLAZIONE - IRRILEVANZA.*
L'art. 21 terzo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale) secondo il quale è sempre disposta la confisca del veicolo a motore quando sia fatto circolare senza la prescritta carta di circolazione integra una disposizione speciale rispetto ai criteri fissati dal precedente art. 20 quarto comma in tema di sanzioni amministrative accessorie e, pertanto, comporta che il prefetto, ove ritenga sussistente la predetta violazione alla stregua degli accertamenti dei competenti organi di vigilanza, deve obbligatoriamente pronunciare ordinanza di confisca del veicolo, indipendentemente dalla circostanza che questo abbia i requisiti per conseguire l'immatricolazione ed il rilascio della carta di circolazione ed anche quando non venga emessa ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria per la violazione medesima, avendo il suo autore provveduto al pagamento in misura ridotta ai sensi degli artt. 16 e 17 della citata legge. (V 6221/85, mass n 443352; (Conf 1698/86, mass n 445040; (Conf 521/86, mass n 444117).*
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 17, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 20 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)