Sez. 3, Sentenza n. 485 del 20/01/1999 (Rv. 522432 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi - Caratteri e differenze - Deduzione, da parte dell'esecutato, della mancata partecipazione alla vendita forzata del soggetto legittimato dalla qualità di creditore, nonché del mancato rispetto, nell'azione esecutiva, del limite della cautela del credito - Opposizione agli atti esecutivi - Configurabilità.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
In tema di opposizioni in seno al processo esecutivo, posto che, mentre l'opposizione all'esecuzione investe l'" an " dell'azione esecutiva, consistendo nella contestazione del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni, l'opposizione agli atti esecutivi attiene al " quomodo " del procedimento, consistendo nella contestazione dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, ne consegue che configura opposizione agli atti esecutivi quella con cui l'esecutato deduca vizi attinenti al " modus procedendi " della vendita, in particolare sostenendone la illegittimità in quanto effettuata in assenza dell'unico soggetto legittimato dalla qualità di creditore, ed altresì conclusa oltre i limiti della cautela del credito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)