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Sez. 3, Sentenza n. 3275 del 19/02/2016 (Rv. 638886 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) | Polizza a copertura della responsabilità civile stipulata da Direzione didattica per danni riferibili, soggettivamente, al solo Ministero - Interpretazione del contratto - Ricorso al canone interpretativo di cui all'art. 1367 c.c. - Necessità - Limiti.
Stato
decisa il 2016-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638886-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO)

In tema di assicurazione, la circostanza che un ente (nella specie, una Direzione didattica) stipuli una polizza a copertura della responsabilità civile per danni dei quali esso stipulante non può, per legge, essere chiamato a rispondere (per esserlo, nella specie, unicamente il Ministero per fatto dei suoi dipendenti), impone al giudice del merito, che abbia già utilizzato i fondamentali canoni ermeneutici, una scelta interpretativa che, nel dubbio, tenga conto del sussidiario criterio di cui all'art. 1367 c.c. (cd. interpretazione utile), la quale, compatibilmente con la volontà delle parti, tenda ad attribuire al contratto un qualche effetto, anche con l'eventuale riferimento all'art. 1891 c.c., anziché negarglielo affatto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 1891, Cod. Proc. Civ. art. 81, Legge 11/07/1980 num. 312 art. 61 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)