Sez. 3, Sentenza n. 19158 del 06/11/2012 (Rv. 624360 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - CONDOTTA COLPOSA O DOLOSA DEI DIPENDENTI DELLA P.A. | Danno patito da un allievo in orario scolastico - Legittimazione passiva del Ministero della istruzione - Sussistenza - Fondamento.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - CONDOTTA COLPOSA O DOLOSA DEI DIPENDENTI DELLA P.A.
L'attribuzione agli istituti scolastici ed ai circoli didattici di personalità giuridica, disposta dal d.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, ha conferito loro autonomia gestionale ed amministrativa, ma non li ha privati della qualità di organi dello Stato. Ne consegue che del danno patito da un allievo per difetto di vigilanza durante l'orario scolastico continua tuttora a rispondere, ai sensi degli art. 28 cost. e 2049 cod. civ., il Ministero dell'istruzione.
Riferimenti normativi: Legge 11/07/1980 num. 312 art. 61 com. 2 CORTE COST., DPR 08/03/1999 num. 275 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)