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Sez. 3, Sentenza n. 10042 del 29/04/2006 (Rv. 588743 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE | Degli istituti statali di istruzione superiore - Azione di risarcimento dei danni subiti dall'allievo per "culpa in vigilando" degli insegnanti - Rapporto organico di questi ultimi con l'Amministrazione della pubblica istruzione - Conseguenza - Legittimazione passiva esclusiva del Ministero della Pubblica Istruzione - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588743-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE

Il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore si trova in rapporto organico con l'amministrazione statale e non con il singolo istituto, con la conseguenza che, per effetto dell'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono riferibili direttamente al Ministero della Pubblica Istruzione i comportamenti, anche illeciti, posti in essere dagli insegnanti del suddetto personale docente, sicché sussiste la legittimazione passiva di detto Ministero nelle controversie relative agli illeciti ascrivibili a "culpa in vigilando" degli stessi docenti. In particolare, in tema di responsabilità civile degli insegnanti per omessa vigilanza (e, quindi, anche nell'eventualità in cui questa omissione sia consistita nella circostanza di aver delegato la funzione stessa ad un terzo), la sottrazione degli insegnanti statali alle conseguenze dell'applicabilità nei loro confronti della presunzione stabilita dall'art. 2048, comma secondo, cod. civ., nei giudizi di danno per "culpa in vigilando" è attuata dall'indicato art. 61 della legge n. 312 del 1980, non sul piano sostanziale, ovvero incidendo sull'operatività dello stesso art. 2048, comma secondo, cod. civ. nei menzionati giudizi, ma esclusivamente sul piano processuale, mediante l'esonero dell'insegnante statale dal processo, nel quale l'unico legittimato passivo è il Ministero della Pubblica Istruzione. (Nella specie, sulla scorta dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, con la quale era stata affermata, oltre a quella del Ministero della Pubblica Istruzione, anche la responsabilità di un insegnante preposto alla vigilanza di un allievo di un istituto professionale di Stato infortunatosi ad un occhio in quanto colpito da una scheggia metallica durante un'esercitazione senza che gli venissero fatti usare gli occhiali protettivi, con la conseguente relativa decisione nel merito dell'appello, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2048, Legge 11/07/1980 num. 312 art. 61 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)