diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 8616 del 16/07/1992 (Rv. 478207 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Curatore - In genere | Sentenza di primo grado pronunciata contro la parte dichiarata fallita dopo la relativa pubblicazione - Impugnazione - Legittimazione attiva e passiva - Intestazione dell'atto di gravame con la controparte originaria anziché con il curatore - Irrilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 1992-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478207-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Curatore - In genere

Ove il fallimento della parte sia stato dichiarato in epoca successiva alla pubblicazione della sentenza di primo grado pronunciata contro la medesima, il curatore, ai sensi dell'art. 95, terzo comma, della L.F. (da interpretare estensivamente, nel senso cioè della sua applicabilità anche nel caso di sentenza che abbia rigettato o accolto in parte la domanda del creditore), è legittimato non solo a proporre impugnazione, ma anche (passivamente) a subirla; e l'ammissibilità di tale impugnazione contro il fallimento - che deve essere proposta nel termine breve o lungo, a seconda che la sentenza sia stata o no notificata, e che nel rito del lavoro si perfeziona con il deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale - non può essere esclusa per la sola circostanza che nell'intestazione dell'atto di gravame sia stata indicata la controparte originaria, anziché il curatore del fallimento della medesima, ove la parte impugnante abbia richiesto la notifica di tale atto nei confronti del curatore, con ciò mostrando di considerarlo - al di là della letterale intestazione del gravame - come destinatario di esso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)