diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 7867 del 09/06/2000 (Rv. 537439 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Provvedimento prefettizio di espulsione - Impugnativa davanti al tribunale - Richiesta di sospensione del processo per la pendenza di impugnativa davanti al giudice amministrativo contro il diniego del permesso di soggiorno - Omesso esame - Illegittimità - Conseguenze in sede di ricorso per cassazione.
Stato
decisa il 2000-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537439-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In sede di giudizio di cassazione deve essere annullato con rinvio il decreto con cui il tribunale abbia rigettato il ricorso proposto dallo straniero, a norma dell'art. 13 del D.lgs. n. 286 del 1998, contro il provvedimento di espulsione emesso dal prefetto (decreto che, a norma dell'art. 13-bis del citato decreto legislativo, aggiunto dall'art. 4 del D.lgs. n. 113 del 1999, non è reclamabile ma è impugnabile con ricorso per cassazione), qualora il giudice di merito non abbia motivato in ordine alla richiesta di sospensione del procedimento, ex art. 295 cod.proc.civ., per la pendenza davanti al giudice amministrativo dell'impugnativa contro il rifiuto di concessione del permesso di soggiorno, richiesto a norma dell'art. 5 del medesimo D.lgs. n. 286 del 1998.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 113 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 113 art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)