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Sez. 3, Sentenza n. 4242 del 19/07/1982 (Rv. 422217 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - LEGITTIMAZIONE DEI COLTIVATORI DIRETTI PROPRIETARI DI TERRENI CONFINANTI EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 817 DEL 1971 - CARATTERE INTEGRATIVO DI TALE ARTICOLO RISPETTO ALL'ART. 8 DELLA LEGGE N. 590 DEL 1965 - CONSEGUENZE - NONO COMMA DI DETTO ARTICOLO 8 - APPLICABILITÀ ALL'IPOTESI DI UNA PLURALITÀ DI COLTIVATORI DIRETTI - ESERCIZIO CONGIUNTO DELLA PRELAZIONE O DEL RISCATTO - NECESSITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422217-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - LEGITTIMAZIONE DEI COLTIVATORI DIRETTI PROPRIETARI DI TERRENI CONFINANTI EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 817 DEL 1971 - CARATTERE INTEGRATIVO DI TALE ARTICOLO RISPETTO ALL'ART. 8 DELLA LEGGE N. 590 DEL 1965 - CONSEGUENZE - NONO COMMA DI DETTO ARTICOLO 8 - APPLICABILITÀ ALL'IPOTESI DI UNA PLURALITÀ DI COLTIVATORI DIRETTI - ESERCIZIO CONGIUNTO DELLA PRELAZIONE O DEL RISCATTO - NECESSITÀ - LIMITI.*

La norma dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971 n. 817 - che accorda il diritto di prelazione (e, quindi, di riscatto) anche ai coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti con il fondo offerto in vendita (purché sullo stesso non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti ed enfiteuti coltivatori diretti) - ha carattere integrativo della disciplina dettata, in tema di prelazione e riscatto agrari, dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590. Pertanto, anche nell'ipotesi di una pluralità di coltivatori diretti di terreni confinanti (cui è da parificare quella in cui gli stessi terreni siano in comproprietà di più coltivatori diretti), sebbene l'art. 7 della legge n. 817 del 1971 nulla preveda espressamente al riguardo, trova applicazione, in luogo del criterio della priorità dell'Esercizio del riscatto, la disciplina dettata dal nono comma dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965, per cui l'Esercizio della prelazione o del riscatto non può avvenire che congiuntamente da parte di tutti gli aventi diritto, salvo che qualcuno abbia rinunciato, nel qual caso il diritto può essere esercitato congiuntamente dagli altri aventi titolo. (Conf 5352/80, mass n 409226).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)