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Sez. 3, Sentenza n. 5352 del 02/10/1980 (Rv. 409226 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - SOGGETTI LEGITTIMATI - COLTIVATORI DIRETTI PROPRIETARI DI TERRENI CONFINANTI CON IL FONDO OFFERTO IN VENDITA - INCLUSIONE - CONDIZIONI - IPOTESI DI PLURALITA DI COLTIVATORI DIRETTI CONFINANTI - CRITERIO DELLA PRIORITA DELL'ESERCIZIO DEL RISCATTO - INAPPLICABILITA - ESERCIZIO CONGIUNTO DELLA PRELAZIONE O DEL RISCATTO - NECESSITA - RICHIESTA INDIVIDUALE DI SUBENTRARE SINGOLARMENTE SUL CONTRATTO DI VENDITA CON ESCLUSIONE DEGLI ALTRI - VALIDITA DELLO ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE O DEL RISCATTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409226-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - SOGGETTI LEGITTIMATI - COLTIVATORI DIRETTI PROPRIETARI DI TERRENI CONFINANTI CON IL FONDO OFFERTO IN VENDITA - INCLUSIONE - CONDIZIONI - IPOTESI DI PLURALITA DI COLTIVATORI DIRETTI CONFINANTI - CRITERIO DELLA PRIORITA DELL'ESERCIZIO DEL RISCATTO - INAPPLICABILITA - ESERCIZIO CONGIUNTO DELLA PRELAZIONE O DEL RISCATTO - NECESSITA - RICHIESTA INDIVIDUALE DI SUBENTRARE SINGOLARMENTE SUL CONTRATTO DI VENDITA CON ESCLUSIONE DEGLI ALTRI - VALIDITA DELLO ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE O DEL RISCATTO - ESCLUSIONE.*

La norma dell'art 7 della legge 14 agosto 1971 n 817 - che accorda il diritto di prelazione (e, quindi, di riscatto) anche ai coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti con il fondo offerto in vendita (purche sullo stesso non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti) - ha carattere integrativo della disciplina dettata, in tema di prelazione e riscatto agrario, dall'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590. Pertanto, anche nell'ipotesi di una pluralita di coltivatori diretti confinanti, sebbene l'art 7 della legge n 817 del 1971 nulla preveda espressamente al riguardo, trova applicazione, in luogo del criterio della priorita dell'Esercizio del riscatto, la disciplina dettata dal nono comma dell'art 8 della legge n 590 del 1965, per cui l'Esercizio della prelazione o del riscatto non puo avvenire che congiuntamente da parte di tutti gli aventi diritto. Conseguentemente, il riscatto non puo ritenersi validamente esercitato da parte di nessuno dei confinanti, ove questi, senza manifestare alcuna volonta di esercitare congiuntamente tale facolta, abbiano, al contrario, ciascuno insistito nella richiesta individuale di subentrare singolarmente nel contratto di vendita del fondo rustico, con esclusione degli altri.*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)