Sez. 3, Sentenza n. 3470 del 19/05/1983 (Rv. 428351 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - ESERCIZIO DA PARTE DEI COMPROPRIETARI DEL FONDO VICINO, SINGOLARMENTE E NON COME COLLETTIVITÀ CONSIDERATI - QUALITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO PROPRIA DI CIASCUNO DI ESSI - NECESSITÀ - ASSEGNAZIONE AD ALCUNO, IN SEDE DI DIVISIONE, DI UNA PARTE DEL FONDO NON CONTIGUA - IRRILEVANZA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - ESERCIZIO DA PARTE DEI COMPROPRIETARI DEL FONDO VICINO, SINGOLARMENTE E NON COME COLLETTIVITÀ CONSIDERATI - QUALITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO PROPRIA DI CIASCUNO DI ESSI - NECESSITÀ - ASSEGNAZIONE AD ALCUNO, IN SEDE DI DIVISIONE, DI UNA PARTE DEL FONDO NON CONTIGUA - IRRILEVANZA.*
In tema di rapporti agrari, nel caso in cui il fondo confinante con quello posto in vendita appartenga in comproprietà a più persone, il diritto di prelazione e, quindi, di riscatto (ancorché - di norma - debba essere esercitato congiuntamente da tutti gli aventi diritto) appartiene non alla collettività dei comproprietari impersonalmente considerata ma a ciascun comproprietario che sia coltivatore diretto, giacché tale requisito legale non può riferirsi che ai singoli componenti di detto gruppo, mentre la necessità che lo stesso requisito sussista al momento dell'Esercizio della prelazione (o del riscatto) esclude ogni rilievo alla eventualità che ad alcuno dei comproprietari venga poi ad essere assegnata, in Sede di futura divisione, una parte del fondo (confinante) non contigua a quello posto in vendita. (V 4242/82, mass n 422217; (Conf 4242/82, mass n 422216).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)