Sez. 3, Sentenza n. 5460 del 14/03/2006 (Rv. 588411 - 01)
ALBERGHI - CONTRATTO DI ALBERGO E DI PENSIONE | Prenotazione alberghiera tramite agenzia di viaggi - Ruolo di mandataria dell'agenzia - Revoca della prenotazione - Unilaterale scioglimento dal contratto - Obblighi del rinunciante - Obbligo di rimborsare all'agenzia quanto anticipato - Limiti.
ALBERGHI - CONTRATTO DI ALBERGO E DI PENSIONE
Il contratto di albergo concluso per il tramite di un'agenzia di viaggi, che opera come mandataria del cliente che le ha conferito il relativo incarico, comporta che la revoca della prenotazione alberghiera, da parte dello stesso cliente, integra unilaterale sottrazione al vincolo contrattuale e determina l'obbligazione di tenere indenne il mandatario di quanto anticipato all'albergatore nel limite in cui tale anticipazione possa considerarsi effettuata in esecuzione dei doveri di diligenza incombenti al mandatario stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1336, Cod. Civ. art. 1720
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)