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Sez. 3, Sentenza n. 17150 del 03/12/2002 (Rv. 558929 - 01)

ALBERGHI - CONTRATTO DI ALBERGO E DI PENSIONE | Mezzi pubblicitari utilizzati dall'albergatore (insegne, messaggi pubblicitari ecc.) - Offerta al pubblico - Configurabilità - Conseguenze - Momento perfezionativo del contratto di albergo - Conoscenza dell'albergatore dell'accettazione da parte del cliente - Prenotazione per periodi futuri tramite agenzia di viaggi - Ammissibilità - Rinunzia alla prenotazione - Natura giuridica di scioglimento unilaterale del contratto - Obblighi del rinunziante - Rimborso all'agenzia di quanto corrisposto all'albergatore - Prenotazione telefonica - Ammissibilità - Natura di accettazione dell'offerta - Configurabilità - Condizioni e limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558929-01

ALBERGHI - CONTRATTO DI ALBERGO E DI PENSIONE

Il contratto di albergo concluso (come nella specie) per il tramite di un'agenzia di viaggi, che opera come mandataria dell'albergatore, si conclude nel momento in cui l'albergatore stesso (che, nella gestione dell'impresa alberghiera nelle forme d'uso, compie un'offerta al pubblico che si attua con l'esposizione di insegne ovvero la trasmissione di messaggi pubblicitari) viene a conoscenza dell'accettazione del cliente, assumendo rilievo, quale accettazione dell'offerta, anche la cd. prenotazione per periodo futuro effettuata (anche) tramite telefono, con conseguente obbligo, per il cliente che intenda successivamente revocare la prenotazione (così sciogliendosi unilateralmente dal vincolo contrattuale), di tenere indenne l'agenzia di viaggi di quanto corrisposto all'albergatore, nei limiti in cui il pagamento risulti eseguito in esecuzione dei doveri di diligenza che incombono sul mandatario (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha, nella specie, escluso che una conversazione telefonica con un dipendente dell'agenzia di viaggi potesse, di per sè sola, ed in mancanza di altri elementi probatori, quali il versamento di un acconto, integrare gli estremi della "prenotazione" - "id est" dell'accettazione dell'offerta - da parte del cliente, dovendosi, per converso, configurare come semplice richiesta di informazioni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1336, Cod. Civ. art. 1720

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)