diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 6633 del 18/07/1997 (Rv. 506145 - 01)

ALBERGHI - CONTRATTO DI ALBERGO E DI PENSIONE | Utilizzazione da parte dell'albergatore degli usuali mezzi di pubblicità (insegne, messaggi pubblicitari) - Offerta al pubblico - Configurabilità - Conseguenze - Momento conclusivo del contratto - Conoscenza dell'albergatore dell'accettazione da parte del cliente - Prenotazione da parte di questi per un periodo futuro - Accettazione - Configurabilità - Conseguenze - Rinunzia alla prenotazione - Unilaterale scioglimento del contratto - Obblighi del rinunziante - Prenotazione effettuata tramite agenzia di viaggi - Pagamento all'albergatore del prezzo del soggiorno da parte dell'agenzia - Richiesta di rimborso dell'agenzia al cliente rinunziante - Obbligo di rimborso del cliente - Limiti - Condizioni.
Stato
decisa il 1997-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506145-01

ALBERGHI - CONTRATTO DI ALBERGO E DI PENSIONE

Il contratto di albergo, in ragione del carattere di offerta al pubblico che l'albergatore fa con la gestione dell'impresa alberghiera nelle forme d'uso, quali l'esposizione di insegne o l'indicazione, nei vari messaggi pubblicitari, dei dati essenziali dell'offerta (integrabili comunque con quelli delle tariffe vigenti), si conclude, a norma dell'art. 1326 cod. civ., in riferimento al successivo articolo 1336 dello stesso codice, nel momento in cui l'albergatore viene a conoscenza dell'accettazione (espressa o tacita) del cliente, al quale fine assume rilievo, quale accettazione dell'offerta, anche la cosiddetta prenotazione effettuata per un periodo futuro(che, peraltro, da luogo alla conclusione di un contratto sottoposto alla condizione sospensiva della disponibilità della stanza, con conseguente obbligo dell'albergatore, a norma dell'art. 1358 dello stesso codice, di comportarsi secondo buona fede, provvedendo, ove abbia margini di tempo sufficienti, a confermare la prenotazione o a comunicare l'indisponibilità della camera). Ne deriva che la revoca della prenotazione da parte del cliente integra unilaterale sottrazione al vincolo contrattuale e determina l'obbligazione di tenere indenne della perdita subita l'albergatore che non abbia effettivamente utilizzato la camera per il periodo prenotato, sicché ove tale prenotazione sia stata effettuata tramite un mandatario (quale, come in specie, un agenzia di viaggi) il rinunziante deve tenere indenne quest'ultimo di quanto pagato all'albergatore, per le perdite subite, nel limite tuttavia in cui tale pagamento possa considerarsi effettuato in esecuzione dei doveri di diligenza incombenti sul mandatario stesso, e cioè previa informazione del rinunziante circa le richieste dell'albergatore e previo accertamento della mancata utilizzazione della stanza da parte del medesimo, restando comunque escluso che, nell'ipotesi (ricorrente nella specie) in cui debbano essere forniti anche prestazioni o servizi accessori (quali ad es. di somministrazione di pasti)tali perdite possano coincidere con il prezzo del mancato soggiorno, dovendo detrarsi da questo l'importo dei servizi non resi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1336, Cod. Civ. art. 1720

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)