Sez. L, Sentenza n. 329 del 24/01/1985 (Rv. 438551 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DEDUZIONE DELLA MANCATA OSSERVANZA DELLE GARANZIE PROCEDURALI EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - SOPRAVVENIENZA DELLA SENTENZA N. 204 DEL 1982 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - CONSEGUENTE AFFERMAZIONE DELLA NULLITÀ DEL LICENZIAMENTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - INDAGINE SUL PRESUPPOSTO PER L'APPLICABILITÀ DI DETTE GARANZIE - OGGETTO - OBBLIGATORIETÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DEDUZIONE DELLA MANCATA OSSERVANZA DELLE GARANZIE PROCEDURALI EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - SOPRAVVENIENZA DELLA SENTENZA N. 204 DEL 1982 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - CONSEGUENTE AFFERMAZIONE DELLA NULLITÀ DEL LICENZIAMENTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - INDAGINE SUL PRESUPPOSTO PER L'APPLICABILITÀ DI DETTE GARANZIE - OGGETTO - OBBLIGATORIETÀ.*
Nella controversia vertente sulla validità del licenziamento in tronco, contestata dal lavoratore per la mancata osservanza delle garanzie procedurali previste dai commi secondo e terzo dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 in tema di sanzioni disciplinari, la sopravvenienza della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 1982, la quale ha dichiarato l'illegittimità delle suddette norme ove interpretate nel senso della loro inapplicabilità ai licenziamenti disciplinari in difetto di espressa previsione di legge o di contratto, non comporta di per sè l'affermazione della nullità del licenziamento medesimo, per l'inosservanza delle indicate garanzie, rimanendo necessaria l'indagine sul presupposto per l'applicabilità di tali garanzie, costituito dalla sua inclusione fra i licenziamenti contemplati come disciplinari dal contratto collettivo operante per il rapporto in discussione. (V 3756/83, mass n 428668; (V 1228/83, mass n 426016).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)