Sez. 2, Sentenza n. 4711 del 28/05/1997 (Rv. 504731 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NEL TEMPO - "IUS SUPERVENIENS" | Nozione - Rettifica di un provvedimento normativo, ex art. 15 d.P.R. n. 217 del 1986 - Sua assimilabilità al fenomeno del "ius superveniens" - Esclusione - Conseguenze - Immediata applicabilità della norma rettificata, in ogni stato e grado del giudizio ancora non definito - Sussistenza - Limiti - Fattispecie in tema di rettifica dell'art. 4 del d.P.R. n. 352 del 1988.
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NEL TEMPO - "IUS SUPERVENIENS"
La rettifica di un atto legislativo rientra nelle competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si conclude, ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. 14 marzo 1986, n. 217, con un atto - la pubblicazione, nella G.U., di un comunicato che indica sia la parte erronea del testo già promulgato o emanato, sia il testo che deve ad essa essere sostituito - ed in nessun modo è qualificabile come avente valore di legge. Conseguentemente, essa esula del tutto dalle ipotesi di "ius superveniens", e - perciò - non possono essere di ostacolo alla sua applicazione immediata in un giudizio ancora non definito, le preclusioni correlate allo stato o grado del processo nel quale la rettifica sia intervenuta, quali elaborate in riferimento alla distinta fattispecie del "ius superveniens", ma troverà - se del caso - operatività ostativa solo il giudicato (interno) eventualmente formatosi, per inerzia o per acquiescenza della parte interessata, in punto di inapplicabilità, alla fattispecie, della norma poi rettificata.
Riferimenti normativi: DPR 14/03/1986 num. 217 art. 15, DPR 27/07/1988 num. 352 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)