Sez. 3, Sentenza n. 1935 del 24/02/1987 (Rv. 451247 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - USO DELLA COSA LOCATA - MUTAMENTO DI DESTINAZIONE OPERATO DAL CONDUTTORE - DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINE - RAPPORTI IN CORSO DE IURE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392 - DECORRENZA.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - USO DELLA COSA LOCATA - MUTAMENTO DI DESTINAZIONE OPERATO DAL CONDUTTORE - DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINE - RAPPORTI IN CORSO DE IURE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392 - DECORRENZA.*
Con riguardo ai rapporti in corso de iure alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1978 n. 392, il termine di un anno per chiedere la risoluzione del contratto di locazione per mutamento d'uso della res locata ai sensi del primo comma dell'art. 80 della stessa legge non va computato dal momento iniziale del mutamento di destinazione operato dal conduttore, bensì decorre dal momento dell'entrata in vigore della suddetta legge non potendo essere calcolato a decorrere da una data anteriore a quest'ultima, trattandosi di termine perentorio di decadenza in cui non può essere computato, ai fini dell'Estinzione del diritto, il tempo trascorso prima dell'entrata in vigore della legge che innovativamente lo ha previsto in ordine all'Azione di risoluzione per mutamento dell'uso cui è destinata la cosa locata.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1587 n. 1, Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)