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Sez. 3, Sentenza n. 6500 del 27/07/1987 (Rv. 454771 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - USO DELLA CASA LOCATA - MUTAMENTO - INADEMPIMENTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454771-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - USO DELLA CASA LOCATA - MUTAMENTO - INADEMPIMENTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CONDIZIONI.*

In tema di mutamento d'uso dell'immobile locato effettuato unilateralmente dal conduttore, la disciplina della risoluzione contemplata all'art. 80 della legge n. 392 del 1978, che trova applicazione solo nell'ambito delle due categorie di immobili urbani ad uso abitativo o non abitativo, ha riguardo soltanto alle attività contemplate negli artt. 27 e 42 della citata legge, con esclusione di ogni altra ipotesi di uso arbitrario dell'immobile, alla quale resta applicabile, l'ordinaria disciplina prevista dal codice civile in materia di risoluzione del contratto per inadempimento. Conseguentemente il mutamento, anche parziale, della pattuita destinazione della res locata (nella specie, l'aggiunta di una diversa attività commerciale a quella originariamente pattuita), costituisce inadempimento di una delle obbligazioni principali del conduttore da valutarsi alla stregua della ordinaria disciplina del codice civile e così, ha carattere di gravità e può comportare la risoluzione del contratto, solo ove si traduca in una rilevante violazione del contratto medesimo in relazione alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura ed alla finalità del rapporto, nonché all'interesse del locatore. (V 2226/87, mass n 451456; (V 1935/87, mass n 451247; (V 4600/86, mass n 447327; (V 1598/84, mass n 433673; (V 7554/83, mass n 432151).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)