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Sez. 2, Sentenza n. 4834 del 04/08/1988 (Rv. 459652 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - PERIMENTO DEL BENE IN CONTESTAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459652-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - PERIMENTO DEL BENE IN CONTESTAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio e pure in Sede di legittimità - postula la composizione bonaria della lite o il venir meno dell'interesse dei contendenti alla prosecuzione del giudizio per un fatto sopravvenuto. Tale effetto non può conseguire al perimento del bene in contestazione ove la controversia non sia limitata all'accertamento del diritto di proprietà sul bene stesso ma riguardi anche pretese risarcitorie la cui definizione dipende da quell'accertamento. (V 3970/84, mass n 435946; (V 1076/74, mass n 369030).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)