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Sez. 3, Sentenza n. 1076 del 19/04/1974 (Rv. 369030 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONDIZIONI - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1974-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369030-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONDIZIONI - LIMITI - FATTISPECIE.*

Affinche nel corso di un processo si possa ritenere cessata la materia del contendere, occorre che sia venuto meno l'interesse della parte alla pronunzia del giudice. Una tale ipotesi non ricorre se la decisione invocata costituisca la premessa logica e giuridica per ulteriori richieste giudiziali. (applicazione del principio al caso in cui, chiesta la risoluzione di un contratto di affitto di cava per inadempienza dell'affittuario, con il conseguente rilascio dell'immobile, questo sia stato riconsegnato nel corso del processo per scadenza contrattuale. La Corte di Cassazione ha riconosciuto l'interesse dell'attore alla declaratoria di risoluzione, quale premessa per chiedere nel separato giudizio che l'attore si era riservato di proporre, il risarcimento dei danni.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)