Sez. L, Sentenza n. 15129 del 05/08/2004 (Rv. 575259 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Revoca del licenziamento - Accettazione della revoca - Libertà di forma - Comportamenti commissivi o omissivi del lavoratore - Ricostruzione della volontà abdicativa del lavoratore - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE
La revoca del licenziamento del lavoratore subordinato non richiede la forma scritta atteso il principio secondo cui i negozi risolutori degli effetti di atti richiedenti - come il licenziamento - la forma scritta non sono assoggettati ad identici requisiti formali in ragione dell'autonomia negoziale, di cui la libertà di forma costituisce, in mancanza di diversa prescrizione legale, significativa espressione. Conseguentemente, anche l'accettazione della revoca del licenziamento è ammissibile in forma tacita o presunta sulla base di comportamenti commissivi o omissivi del lavoratore, tuttavia, atteso che la predetta accettazione è suscettibile di comportare una rinunzia del lavoratore a far valere i diritti scaturenti dall'intimato licenziamento, è necessario ricostruire la volontà abdicativa, anche attraverso elementi indiziari ex art. 2729 cod.civ., in termini certi, nel senso che la condotta del rinunciante attesti in modo univoco la volontà di dismettere un diritto entrato nel proprio patrimonio e non risulti, invece, compatibile con altre specifiche ed individuali motivazioni rilevatrici dell'intento conservativo dei propri diritti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello secondo la quale la percezione del trattamento di cigs da parte del lavoratore non potesse equivalere ad accettazione del ripristino del rapporto di lavoro, poiché il relativo onere era carico dell'INPS e, in caso di collocazione in cigs a zero ore, non vi era una prestazione lavorativa da parte del lavoratore, ed il pagamento era effettuato direttamente dall'INPS senza che vi fosse alcun contatto tra le parti del rapporto contrattuale presuntivamente ripristinato; la S.C. ha rilevato che il lavoratore collocato in cigs a zero ore, pur se non tenuto ad una prestazione d'opera, è ugualmente alle dipendenze del datore di lavoro, non può dedicarsi ad altra attività lavorativa, è vincolato al rispetto degli obblighi di fedeltà, correttezza e buona fede, deve riprendere servizio se convocato anche prima della scadenza del periodo di integrazione salariale e che all'erogazione del trattamento di cigs è normalmente tenuto il datore di lavoro il quale ottiene il rimborso della quota a carico dell'istituto mediante conguaglio contributivo).
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)