Sez. L, Sentenza n. 7286 del 06/12/1986 (Rv. 449354 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE - ELEMENTO DELLA SUBORDINAZIONE - RILEVANZA PRINCIPALE - FATTISPECIE DI NON AGEVOLE APPREZZABILITÀ DI DETTO ELEMENTO - RICORSO AD ELEMENTI SUSSIDIARI - NECESSITÀ - INDIVIDUAZIONE - FATTISPECIE RELATIVE A LAVORATORE ADDETTO DALL'ENEL ALLA LETTURA DEI CONTATORI, ALL'ESAZIONE DELLE BOLLETTE ED ALLA SORVEGLIANZA DELL'IMPIANTO CON OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DEI GUASTI.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE - ELEMENTO DELLA SUBORDINAZIONE - RILEVANZA PRINCIPALE - FATTISPECIE DI NON AGEVOLE APPREZZABILITÀ DI DETTO ELEMENTO - RICORSO AD ELEMENTI SUSSIDIARI - NECESSITÀ - INDIVIDUAZIONE - FATTISPECIE RELATIVE A LAVORATORE ADDETTO DALL'ENEL ALLA LETTURA DEI CONTATORI, ALL'ESAZIONE DELLE BOLLETTE ED ALLA SORVEGLIANZA DELL'IMPIANTO CON OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DEI GUASTI.*
L'elemento della subordinazione - intesa come vincolo di natura personale che comporta l'assoggettamento del prestatore d'opera al potere direttivo del datore di lavoro ed una limitazione della libertà del lavoratore, tenuto ad osservare le prescritte modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione delle energie lavorative - costituisce il principale elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato rispetto a quello di lavoro autonomo. Peraltro, quando l'esistenza o meno di tale elemento non è agevolmente apprezzabile, occorre estendere l'indagine ad altri elementi sussidiari, come l'incidenza soggettiva del rischio inerente all'attività lavorativa, la precisa individuazione dello oggetto della prestazione, il tipo di retribuzione, ossia a tutti quegli altri elementi o criteri che, unitamente alla sussistenza o meno di una concreta organizzazione d'impresa, anche minima, da parte del lavoratore, consentono di pervenire, anche attraverso un conclusivo giudizio di comparazione e di prevalenza, a determinare con sufficiente attendibilità la natura subordinata e autonoma della prestazione lavorativa, tenuto altresì conto degli elementi desumibili dalla convenzione stipulata dalle parti. (nella specie, al riguardo di lavoratore addetto alla lettura dei contatori, all'esazione delle bollette ed alla sorveglianza dello impianto d'illuminazione pubblica con l'Obbligo di segnalazione dei relativi guasti, la suprema Corte ha censurato l'impugnata sentenza per aver, in particolare, desunto la natura subordinata della detta prestazione lavorativa in favore dell'e.N.E.L. soltanto dalla coincidenza delle mansioni con quelle solitamente svolte da dipendenti dell'ente e dall'inesistenza di un'organizzazione imprenditoriale del lavoratore). (V 2012/85, mass n 439921; (V 4131/84, mass n 436084).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)