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Sez. 1, Sentenza n. 3665 del 19/06/1995 Cc. (dep. 31/01/1996) Rv. 203414 - 01

Competenza - Rimessione del processo - In genere | Causa - Eliminazione attraverso strumenti processuali diversi (astensione o ricusazione del giudice) - Rimessione ultimo rimedio - Deroga al principio del giudice naturale.
Stato
decisa il 1995-06-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203414-01

Competenza - Rimessione del processo - In genere

In materia di rimessione del processo (art. 45 cod. proc. pen.), perché una situazione - suscettibile di pregiudicare la serenità e la imparzialità del giudizio - possa legittimare la deroga al principio del giudice naturale, deve essere non altrimenti eliminabile se non con il trasferimento del processo medesimo. Deve, cioè, essere tale che ad essa non possa rimediarsi con il ricorso agli strumenti previsti dalla legge per i casi di alterazione del corso normale del giudizio (ad es. astensione o ricusazione del giudice).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)