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Sez. 1, Sentenza n. 1952 del 10/03/1997 Cc. (dep. 24/04/1997) Rv. 208880 - 01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - RIMESSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Turbamento dell' "ordine processuale" - Necessità - Rilevanza di singole vicende riguardanti i magistrati che hanno svolto funzioni di giudici o di pubblico ministero nel procedimento - Esclusione - Possibilità di ricorso, in tali casi, ad altri istituti processuali - Astensione o ricusazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-03-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208880-01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - RIMESSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

L'istituto della rimessione del processo, come disciplinato dall'art. 45 cod. proc. pen., può trovare applicazione soltanto quando si sia effettivamente determinata in un certo luogo una situazione obiettiva di tale rilevanza da coinvolgere l'ordine processuale - inteso come complesso di persone e mezzi apprestato dallo Stato per l'esercizio della giurisdizione -, sicché tale situazione, non potendo essere eliminata con il ricorso agli altri strumenti previsti dalla legge per i casi di alterazione del corso normale del processo - quali l'astensione o la ricusazione del giudice -, richiede necessariamente il trasferimento del processo ad altra sede giudiziaria. Consegue che non hanno rilevanza ai fini dell'applicazione dell'istituto vicende riguardanti singoli magistrati che hanno svolto funzioni giurisdizionali nel procedimento, non coinvolgenti l'organo giudiziario nel suo complesso; né il dedotto "accanimento" usato nei confronti dell'imputato dal pubblico ministero, data la natura di parte rivestita dall'organo di accusa; né il coinvolgimento del pubblico ministero in un processo penale riguardanti illeciti nella conduzione delle indagini, non integrando ciò una "grave situazione locale" tale da turbare lo svolgimento del processo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)