Sez. 3, Sentenza n. 676 del 18/01/2012 (Rv. 621390 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE | Processo con pluralità di parti - Principio della unitarietà del termine per l'impugnazione - Applicabilità in tema di cause scindibili - Esclusione - Domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti di un medico e della ASL datrice di lavoro - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE
La domanda di risarcimento del danno proposta da un paziente nei confronti di un medico e dell'Azienda Sanitaria pubblica, sua datrice di lavoro, dà vita ad un rapporto processuale inscindibile, con la conseguenza che la notifica della sentenza all'attore, eseguita ad istanza del medico, segna nei confronti della parte destinataria della notificazione l'inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione anche contro la ASL.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)