Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 21132 del 10/10/2007 (Rv. 599088 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE | Solidarietà passiva - Integrazione del contraddittorio - Litisconsorzio necessario processuale - Presupposti - Condebitori - Interrelazione dei criteri di attribuzione della responsabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE
In fase di impugnazione sussiste l'obbligo di integrazione del contraddittorio non solo quando la sentenza oggetto di gravame sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esista litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario "processuale", che si verifica quando sussista un'obiettiva relazione tra le distinte posizioni; ciò che avviene quando, tra più debitori, vi sia un collegamento tale che l'accertamento della responsabilità dell'uno comporti necessariamente quella dell'altro e viceversa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Civ. art. 1292
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)