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Sez. 3, Sentenza n. 16391 del 14/07/2009 (Rv. 609383 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE | Pluralità di responsabili - Domanda cumulativa di risarcimento dei danni - Sentenza di condanna - Impugnazione - Cause scindibili - Configurabilità - Limiti - Accertamento della responsabilità di uno dei convenuti - Carattere pregiudiziale rispetto all'accertamento della responsabilità degli altri - Conseguenze - Fattispecie in tema di responsabilità della P.A. per fatto di un pubblico dipendente.
Stato
decisa il 2009-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609383-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE

Il principio secondo cui la domanda di risarcimento dei danni cumulativamente proposta nei confronti di più soggetti corresponsabili di un fatto illecito dà luogo, in sede di impugnazione, a cause scindibili, per effetto del vincolo di solidarietà passiva configurabile tra gli autori dell'illecito, soffre una parziale eccezione nell'ipotesi in cui l'accertamento della responsabilità di uno di essi presupponga necessariamente quello della responsabilità degli altri. In tal caso, infatti, dovendosi valutare il rapporto di subordinazione logica o di pregiudizialità tra le cause in relazione al contenuto delle censure proposte ed all'esito della lite, l'impugnazione della sentenza di condanna proposta dal responsabile originario per negare la propria responsabilità dà luogo ad una causa inscindibile rispetto a quella promossa nei confronti del responsabile "di riflesso", che in caso di accoglimento del gravame si troverebbe altrimenti a rispondere da solo del fatto commesso da un altro soggetto, mandato invece assolto, mentre la decadenza del danneggiato dall'impugnazione nei confronti del responsabile "di riflesso" non preclude l'impugnazione della sentenza nei confronti del responsabile originario. (Principio enunciato dalla S.C. in riferimento all'impugnazione di una sentenza di condanna al risarcimento dei danni cagionati da un pubblico dipendente, pronunciata, ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., anche nei confronti dell'Amministrazione datrice di lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306, Cod. Civ. art. 2049, Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)