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Sez. 2, Sentenza n. 39117 del 16/09/2003 Cc. (dep. 16/10/2003) Rv. 227258 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ) | Principio di ammissibilità dell'impugnazione indipendentemente dalla qualificazione dell'impugnante - Applicabilità al caso di istanza di correzione per errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen. contro provvedimento della Corte di cassazione - Convertibilità in ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625 bis cod. proc. pen. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2003-09-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227258-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ)

La regola stabilita dall'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen. , secondo la quale l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione datane dalla parte, trova applicazione anche con riferimento al ricorso per cassazione avverso una decisione della Corte suprema, impropriamente qualificato istanza di correzione di errore materiale ai sensi dell'art.130 cod. proc. pen., dovuta ad erronea percezione della lettura degli atti processuali ed alla qualificazione dell'impugnazione proposta come ricorso, mentre in realtà si trattava di appello. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato l'istanza ex art. 130 cod. proc. pen. come ricorso straordinario di cui all'art. 625 bis cod. proc. pen. ed ha annullato la sentenza della Corte di cassazione che, anziché restituire gli atti alla Corte d'appello, aveva deciso sull'impugnazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 625 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)