Sez. 3 - , Sentenza n. 48032 del 25/10/2019 Cc. (dep. 26/11/2019) Rv. 278013 - 01
IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ) | Principio di ammissibilità dell'impugnazione indipendentemente dalla qualificazione dell'impugnante - Istanza di correzione per errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen. riguardante sentenza di patteggiamento – Conversione in ricorso per cassazione – Ammissibilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ)
La regola stabilita dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., secondo la quale, per il principio di conservazione degli atti, l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione datane dalla parte, trova applicazione anche con riferimento al ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, impropriamente qualificato istanza di correzione di errore materiale ai sensi dell'art.130 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza con la quale il Gip aveva rigettato la predetta istanza di correzione, mentre avrebbe dovuto convertirla in ricorso per cassazione, sussistendone i requisiti di forma e sostanza, trasmettendo gli atti alla Corte).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)