Sez. 1, Ordinanza n. 35240 del 01/10/2002 Cc. (dep. 21/10/2002) Rv. 222362 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ) | Principio di ammissibilità dell'impugnazione indipendentemente dalla qualificazione dell'impugnante - Applicabilità al caso di ricorso ordinario per cassazione proposto contro provvedimento della Corte suprema - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ)
La regola stabilita dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., secondo la quale l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione datane dalla parte, trova applicazione anche con riferimento al ricorso per cassazione avverso decisione della Corte suprema impropriamente proposto in via ordinaria, il quale va, pertanto, qualificato come ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis stesso codice e deciso.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 625 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)